Normativa

Generale

Sulla base all’art. 106 della Costituzione federale é stata creata la legge federale sui giochi in denaro (LGD) attualmente in vigore.

I giochi in denaro sono giochi in cui fatta una posta pecuniaria, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario (art. 3 LGD).

I giochi di destrezza o di abilità sono giochi in denaro in cui la vincita dipende esclusivamente o in modo preponderante dalla destrezza del giocatore (art. 3 LGD).

I giochi di destrezza il cui svolgimento è automatizzato, intercantonale o online, appartengono alla categoria di giochi di grande estensione (art. 3 LGD).

L’impiego di giochi d’azzardo in Svizzera è ammesso solo nei casinò ufficiali. Per la vendita di tali macchinette valgono le nostre condizioni generali.

Leggi

Per l’applicazione e gestione dei giochi in denaro, a livello federale, valgono prevalentemente le leggi sui giochi in denaro (LGD) e l’ordinanza sui giochi in denaro (OGD).

Ufficio federale di giustizia: Quadro legale dei giochi in denaro in Svizzera

Ufficio federale di giustizia: Legge sui giochi in denaro

Legge federale sui giochi in denaro del 29. settembre 2017

Commissione federale delle case da gioco CFCG

Vigilanza

I cantoni che sul proprio territorio autorizzano giochi di grande estensione istituiscono, per mezzo di un concordato, un’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione (Autorità intercantonale).

Questa autorità rilascia, tra le altre cose, le autorizzazioni agli operatori per i giochi di grande estensione. Inoltre, controlla che l’impiego e i giochi di grande estensione siano a norma di legge.

Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (GESPA)

Prevenzione

Gli operatori di giochi di grande estensione sviluppano e dispongono, basandosi sul potenziale dei pericoli dei diversi giochi, una efficace concezione sociale

SOS – Gioco responsabile

Gioco Responsabile Ticino