Normativa
Generale
Sulla base all’art. 106 della Costituzione federale é stata creata la legge federale sui giochi in denaro (LGD) attualmente in vigore.
I giochi in denaro sono giochi in cui fatta una posta pecuniaria, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario (art. 3 LGD).
I giochi di destrezza o di abilità sono giochi in denaro in cui la vincita dipende esclusivamente o in modo preponderante dalla destrezza del giocatore (art. 3 LGD).
I giochi di destrezza il cui svolgimento è automatizzato, intercantonale o online, appartengono alla categoria di giochi di grande estensione (art. 3 LGD).
L’impiego di giochi d’azzardo in Svizzera è ammesso solo nei casinò ufficiali. Per la vendita di tali macchinette valgono le nostre condizioni generali.
Leggi
Per l’applicazione e gestione dei giochi in denaro, a livello federale, valgono prevalentemente le leggi sui giochi in denaro (LGD) e l’ordinanza sui giochi in denaro (OGD).
Ufficio federale di giustizia: Quadro legale dei giochi in denaro in Svizzera
Ufficio federale di giustizia: Legge sui giochi in denaro
Vigilanza
I cantoni che sul proprio territorio autorizzano giochi di grande estensione istituiscono, per mezzo di un concordato, un’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione (Autorità intercantonale).
Questa autorità rilascia, tra le altre cose, le autorizzazioni agli operatori per i giochi di grande estensione. Inoltre, controlla che l’impiego e i giochi di grande estensione siano a norma di legge.
Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (GESPA)
Prevenzione
Gli operatori di giochi di grande estensione sviluppano e dispongono, basandosi sul potenziale dei pericoli dei diversi giochi, una efficace concezione sociale